Presentare domanda per assegno di maternità

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E' un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente.


Descrizione

E' un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente.

La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).

Al pagamento degli assegni concessi provvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione.
Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini con figli

 

Come fare

Contattare il Servizio Sociale Comunale

Cosa serve

La domanda va presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio, attraverso una delle seguenti modalità:

inviata via PEC (Posta Elettronica Certificata) o PEO (posta elettronica) alla PEC del Comune di appartenenza esclusivamente in formato PDF, e con allegata copia del documento di identità, specificando nell'oggetto della mail il nome del richiedente e il tipo di domanda;
spedita a mezzo raccomandata r.r. indirizzata al Comune firmata e con allegata copia del documento di identità;
consegnata a mano all’Ufficio Accettazione Atti

La richiedente deve:

avere la residenza nel Comune;
essere stata residente in Italia al momento della nascita del bambino, come da risultanze della scheda anagrafica della madre,e convivere attualmente con il figlio;
avere la cittadinanza italiana o comunitaria o essere in possesso della carta di soggiorno (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998) o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007) o dello “status di rifugiata politica” o essere titolare di protezione sussidiaria;
non godere del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o dell'assegno di maternità dello Stato di cui alla Legge 488/1999 art.49;

Cosa si ottiene

Assegno di maternità

Tempi e scadenze

Nessuno

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Condizioni di servizio

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 27/11/2025

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