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Diritto di soggiorno per cittadini comunitari

Il diritto di soggiorno da parte di cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n.30/07, entrato in vigore l' 11 aprile 2007.

Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari extracomunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.

Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità se non il possesso del documento di identità valido per l'espatrio.

Per soggiorni superiori a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica, presso il comune di dimora presentando la documentazione attestante in alternativa:
- l'attività lavorativa subordinata o autonoma;
- l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria e la copertura sanitaria;
- le risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite) e la copertura sanitaria.

La dimostrazione relativa al possesso di risorse economiche sufficienti può essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Anche i familiari dei cittadini Ue devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
- passaporto o documento di identità validi, nonchè il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- la documentazione attestante la parentela;

I familiari extraUe prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della Carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale Carta possono procedere all'iscrizione presso il Comune.

 

 

 
 

 

 

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