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Strutture ricettive extralberghiere

Chi contattare in Comune: Ufficio Contabilità, tributi, servizi sociali


Vai alle pagine da cui scaricare gli allegati .pdf:
- Dichiarazione inizio attività affittacamere
- Dichiarazione inizio attività bed&breakfast
- Regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere


Case per ferie
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, e da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito ospitare i dipendenti e relativi familiari anche di altre aziende. Queste strutture ricettive possono inoltre essere strutturate e attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ostelli per la gioventù
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
Rifugi alpini ed escursionistici
Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, e da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Affittacamere
Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.
Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi della loro organizzazione familiare. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.
Sono classificati dalla Provincia attribuendo un numero di "soli" variabile da uno a tre secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale 13 marzo 2009 n. 3. Per l'esercizio dell'attività si applica l'istituto della dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui è ubicato l'esercizio previa attribuzione della classificazione e stipula di polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti. (vedi modulo DIA)

Bed & breakfast
È denominata "bed & breakfast" una struttura ricettiva a conduzione familiare esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell'abitazione di residenza, fino ad un massimo di tre camere, e i locali comuni, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione. Sono classificati dalla Provincia in tre livelli e si applica l'istituto della dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui è ubicato l'esercizio previa attribuzione della classificazione e stipula di polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti. (vedi modulo DIA)
 

Casa e appartamenti per vacanze
Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Sono classificati dalla Provincia in tre livelli e si applica l'istituto della dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui è ubicato l'esercizio previa attribuzione della classificazione e stipula di polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti.

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa. Non sono soggetti a classificazione e la locazione, anche saltuaria ed occasionale, di appartamenti è comunicata dal proprietario  o dall'agenzia mandataria al Comune ed alla Provincia in cui sono ubicati gli appartamenti.

Mini-aree di sosta
Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

Aree di sosta
Sono aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:
la realizzazione e la gestione diretta la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse L'autorizzazione a soggetti privati per la realizzazione o la gestione di aree di sosta è consentita solo nel caso non siano realizzabili le ipotesi sopra riportate.
Nelle strutture ricettive all'aria aperta su richiesta dei Comuni, è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

Agriturismo
L'agriturismo è disciplinato dalla lr n.37/2007.



Vedi anche su altri siti: sezione "Turismo" del portale regione.liguria

 

 

 
 

 

 

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