Chi contattare in Comune: Ufficio Contabilità, tributi, servizi sociali Sarà il Comune a contattarti inviandoti a casa apposito il bollettino c/c che potrai pagare presso qualsiasi ufficio postale.
Vedi anche le pagine con i files scaricabili in formato .pdf dei seguenti moduli:
- cessazione TARSU persona fisica
- cessazione TARSU persona giuridica
- denuncia TARSU persona giuridica
- variazione persona giudirica
- richiesta riduzione TARSU
- variazione TARSU persona fisica
- denuncia TARSU persona fisica
COS'È LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
La tassa è istituita per garantire la copertura dei costi di esercizio del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto nel territorio comunale. Le norme che disciplinano l'applicazione della tassa sono contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dal Regolamento comunale di applicazione. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
CHI DEVE VERSARE
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte soggette a tassazione, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per gli immobili concessi in locazione ammobiliati per uso abitativo continuativo o saltuario, per uso abitativo transitorio, per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario.
OBBLIGO DI DENUNCIA
Il contribuente deve presentare DENUNCIA UNICA DI OCCUPAZIONE dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale (è necessaria la delega in caso di persona fisica diversa dal contribuente iscritto/da iscrivere a ruolo, corredata dalla fotocopia della carta identità valida del contribuente delegante).
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. Chi ha già presentato denuncia negli anni pregressi e risulta correttamente iscritto a ruolo NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DENUNCIA Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata la DENUNCIA DI VARIAZIONE da tutti coloro che, avendo già presentato denuncia negli anni pregressi con conseguente iscrizione a ruolo, siano obbligati a comunicare ogni variazione relativa ai locali ed aree, in relazione alla loro superficie o destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa, nonché ogni variazione di intestazione dell'utenza oggetto della tassa.
La denuncia, originaria o di variazione, deve obbligatoriamente indicare il codice fiscale, i dati anagrafici o la denominazione della persona fisica o giuridica, l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, gli identificativi catastali dei fabbricati e delle eventuali aree oggetto della denuncia, la superficie dei locali e delle aree e la relativa destinazione.
Si segnala in particolar modo che:
Il trasferimento di residenza in altro Comune non comporta l'automatica cancellazione dell'iscrizione a ruolo; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione dell'occupazione.
Il trasferimento di residenza nel Comune di Novara non comporta l'automatica iscrizione ai ruoli della tassa; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione.
In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo i componenti del nucleo familiare, coloro che usavano in comune i locali ed aree in capo al defunto ovvero gli eredi dello stesso devono provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione ovvero di variazione.
Le unità abitative non occupate o non utilizzate devono essere comunque denunciate; sono escluse dal pagamento della tassa solo se prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas.
DETERMINAZIONE DELLA TASSA ed ADDIZIONALI DI LEGGE
La tassa annuale è determinata moltiplicando la superficie dei locali o aree per la tariffa/metro della categoria tariffaria. Al prodotto così determinato deve essere aggiunto il 15% relativo alle seguenti addizionali di legge:
5% Add.le Ex ECA (L. 614/1938), * 5% Maggiorazione Add.le Ex ECA (L. 1346/1961), * 5% Tributo Ambientale Provinciale (D.Lgs n. 504/92) nella misura deliberata dalla Giunta Provinciale con atto n. 1426/1994.
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI
L'art. 33 del vigente Regolamento comunale prevede due tipologie di riduzione:
1) riduzioni le abitazioni occupate da un unico occupante ( RIDUZIONE 1/3);
2) riduzioni per quelle abitazioni detenute da agricoltori occupanti la parte abitativa della costrizione rurale (RIDUZIONE 30%).
Per quel che attiene le cause di esenzione l'art.34 del Regolamento comunale, individua le seguenti:
1) Gli stabili ( e le relative pertinenze) adibiti ad uffici comunali e tutti glia altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
2) Gli edifici e le aree destinate, con esclusione dei locali annessi ad abitazione ed ad usi diversi dell'esercizio del culto;
3) Gli stabili adibiti esclusivamente ad usi agricoli per il ricovero del bestiame
Tutte le forme ed i requisiti necessari per beneficiare delle diverse forme agevolazione, riduzione ed esenzione possono essere consultate sul Regolamento comunale ovvero richieste agli sportelli del Servizio.
MODALITA' DI RISCOSSIONE
Il Comune di Pignone procede alla RISCOSSIONE della tassa mediante l'invio di apposito avviso, calcolato sulla base delle dichiarazioni effettuate dal contribuente secondo le modalità sopra stabilite. L'attività di riscossione della Tarsu in virtù della delibera di G.C. n. 25 del 12/04/2008 è stata affidata alla società Ge.fi.L. s.p.a., che si occupa direttamente della postalizzazione e dell'invio degli avvisi di pagamento.
Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento il contribuente può rivolgersi alla società Ge.fi.l. s.p.a per richiedere la ristampa dei bollettini di versamento al seguente recapito 0187/757777.
Nel caso di variazioni o cessazione dell'occupazione relativa ai locali indicati nell'avviso di pagamento presso l'ufficio tributi del comune è possibile procedere alla denuncia ed aggiornamento della nuova situazione.
Allegato: vai alla pagina dove scaricare l'allegato della Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Note:
* Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada d'accesso ad abitazione e a fabbricato. Nelle zone dove non si effettua la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta in relazione alla distanza, misurata in metri lineari dall'ingresso principale dell'abitazione al più vicino centro di raccolta, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti.
** La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, se debitamente accertata a seguito di regolare denuncia al servizio tributi, dà diritto all'abbuono solo a decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non avere continuato l'occupazione o detenzione di locali ed aree, ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.